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Resoconto Commissione Marmo del 6 Maggio 2015

Di Mario Alderici 

correzione bozze

 

Rilettura dei vari articoli della legge Regionale 35/2015 che evidenzia le varie contraddizioni, anomalie, mancanza di chiarezza della Legge e la Regione dovrà fornire chiarimenti o modificare tale Legge.

La Commissione è presieduta dal consigliere Menconi e sono presenti il Dirigente del Comune Tonelli e i consiglieri Tonarelli, Bottici, Crudeli, Bienaimè, Musetti, De Pasquale, Poletti oltre ad altri che fanno la consueta “comparsata” entra – esci (Buselli, Bergitto e Conserva).
Si stabilisce come ordine logico di rileggere tutti gli articoli della Legge e di proporre eventuali osservazioni alla stessa.

Sull’articolo 1 De Pasquale ravvisa come la legge sia innovativa rispetto al Regio Decreto del 27 nel quale si faceva una netta distinzione tra miniere e cave: la legge mineraria riguardava quasi esclusivamente le miniere (faceva riferimento ai solfati, ai vapori e ai gas delle miniere), e la seconda parte riguardante le cave era minima; la Legge Regionale entrata in vigore recentemente fa invece un “calderone” e mescola insieme miniere e cave; forse prendendo spunto da ciò che ha fatto la regione Calabria anche la Regione Toscana ha pensato di fare un minestrone, se passasse l’articolo 1 così com’è scritto verrebbe a cadere tutto il discorso dei beni estimati.

Menconi legge l’articolo 2 che dà le varie definizioni.
De Pasquale ribadisce che anche all’articolo 2 si riparla di risorse minerarie mettendo insieme le due cose, poi ad un certo punto si parla invece di materiale di cava escludendo così tutte le sostanze minerarie di cui si parlava prima, nonostante ci siano anche cave fatte di sostanze minerarie; peraltro non viene mai citata la scultura o la lavorazione artistica in tutta la legge.
Un altro punto scritto male, secondo De Pasquale, è quando l’articolo dice “autorizzazione o concessione”: sarebbe stato opportuno anzichè una “o” mettere una “e” dato che insieme alla concessione ci deve essere anche l’autorizzazione ad escavare, con la sola concessione non ci si fa nulla.
De Pasquale mostra inoltre le proprie perplessità riguardo alle definizioni di “prima lavorazione” e dei “rifiuti di lavorazione”.
Tonelli chiarisce che l’attività di prima lavorazione è il complesso delle attività relativa all’estrazione dei blocchi dalla cava e che i materiali che restano in cava dopo 3 anni dalla lavorazione (i detriti) sono considerati rifiuti.

Sull’articolo 3 (“funzioni della Regione”) Tonelli dice che in molti punti c’è un problema di applicazione della Legge, dato che nell’abrogare determinate norme si è creata confusione; nelle osservazioni che il Comune ha fatto alla Regione c’è il fatto che il quantitativo estratto non è direttamente proporzionale all’impatto ambientale e la necessità che fossero lasciate al Comune tutte le valutazioni in merito, ma la Regione ha risposto che sarà la stessa Regione a verificare l’assogettabilità e a valutare l’impatto ambientale.

Sull’articolo 4 Tonelli nota che non è citato il regolamento comunale e un’altra problematica nasce dal fatto di dover fare il ripristino ambientale comunicando il termine del piano di coltivazione, comunicazione e ripristino non facili da attuare dato che al termine di un piano di coltivazione ne inizia subito un altro.

De Pasquale suggerisce di aggiungere un “eventuale” alla fine del piano di coltivazione subordinando la comunicazione della fine al fatto che vi sia una effettiva fine dei lavori.

Gli articoli 5, 6 e 7 vengono letti senza che vi siano particolari osservazioni.

La lettura degli articoli viene interrotta essendoci alle 12 una riunione dei capigruppo e riprenderà nella prossima commissione.

Tonelli conclude dicendo che nella lettura della Legge si scoprono in continuazione anomalie della stessa, quindi il Comune chiederà lumi alla Regione per una modifica della Legge o per avere circolari esplicative sulle varie incongruenze o contraddizioni e che i componenti della commissione marmo saranno prontamente informati (cosa non sempre avvenuta in passato, ndr) della corrispondenza in materia tra Comune e Regione.

L’impressione è che i tempi per la stesura di un nuovo regolamento tra commissioni dai tempi ristretti (anche perché iniziano sempre in ritardo), membri di commissione impreparati e richieste di delucidazioni in Regione per capire i vari aspetti di una Legge (“scritta a cane”, cit. De Pasquale) saranno molto lunghi.

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