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INFILTRAZIONI MAFIOSE NEGLI APPALTI PUBBLICI, UN APPROFONDIMENTO DI RENATO SCALIA

renato scaliaLe organizzazioni mafiose, come oramai le cronache quotidiane ci raccontano, hanno esteso i loro tentacoli su tutto il territorio nazionale e oltre.

Le mafie diventano una minaccia per la libera economia quando riescono a trasformare i loro guadagni criminali in soldi puliti. Il problema che si pone oggi è riuscire a contrastare le preoccupanti acquisizioni immobiliari e diesercizi pubblici, nonché le frequenti sofisticazioni delle gare d’appalto a causa delle organizzazioni criminali che tendono a propagarsi nell’economia legale.

Le infiltrazioni mafiose presenti negli appalti pubblici, ormai sono un dato di fatto. La presenza di numerose stazioni appaltanti, la parcellizzazione dei contratti e il ricorso eccessivo al subappalto, rende difficile e qualche volta quasi impossibile, un controllo efficace anche da parte delle stesse Forze di polizia. E’ evidente che le normative che regolano gli appalti pubblici hanno delle lacune macroscopiche.

Le organizzazioni mafiose da molti anni hanno deciso di puntare su attività legali per riciclare gli enormi capitali guadagnati illecitamente. Oltretutto, utilizzando materiali scadenti o depotenziati, la “mafia s.p.a.” continua a mantenere assicurato il lavoro di manutenzione delle opere costruite. Alla luce di questi fatti si può ben comprendere perché l’Italia è un Paese a rischio disastri.

Molti ancora non comprendono che le mafie diventano anche un’insidia per la libera economia quando riescono a convertire i loro guadagni criminali in soldi puliti.

Un’altra anomalia tutta italiana è il numero di società iscritte nel registro imprese, 6 milioni, una ogni 10 abitanti.

E’ poi noto a tutti il problema del “massimo ribasso”. Da anni si parla dei danni che produce questo sistema, ma nessuno fa nulla per cambiare.

A tal proposito, occorre tener presente che l’impresa mafia spa” riesce ad accaparrarsi molti degli appalti, su tutto il territorio nazionale, proprio con il sistema del massimo ribasso, presentando offerte inavvicinabili per le altre imprese. In questo modo, crea un sistema welfare (assunzione di lavoratori provenienti dalle terre di origine), un consenso nelle regioni di provenienza e un controllo del territorio nelle altre. Molti amministratori sono convinti che in questo modo si facciano risparmiare i cittadini, dimenticandosi però altre questioni importanti.

Oltre a sottolineare che così facendo si rafforzano le associazioni mafiose, occorre ribadire con forza che:

  1. Gli imprenditori onesti non potranno mai fare ribassi eccessivi, quindi, molti di questi saranno costretti a chiudere;
  2. Nei cantieri dove lavorano le “imprese infiltrate” non sono mai rispettate le norme della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  3. Nella maggior parte dei casi, come è stato detto, sono utilizzati materiali scadenti e quindi le costruzioni sono a rischio crollo;
  4. La criminalità organizzata crea consenso sociale e controlla il territorio.

La presenza abnorme di imprese, un numero elevatissimo di stazioni appaltanti, la parcellizzazione dei contratti e il ricorso eccessivo al subappalto, rende difficile e qualche volta quasi impossibile, un controllo efficace negli appalti pubblici da parte delle Forze di polizia.

E’ necessario tener presente anche che, come solitamente avviene nel nostro Paese, si corre ai ripari troppo tardi. Come abbiamo visto le mafie hanno messo il loro “zampino” in questi affari da molti anni.

Vediamo il quadro normativo vigente.

Un primo passo contro le infiltrazioni mafiose viene fatto con l’introduzione del sistema delle informative antimafia, mediante la legge delega n. 47/1994. Con questa norma le Prefetture hanno iniziato ad acquisire le informazioni particolari volte all’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa negli organismi societari. La legge delega è stata attuata con il D.lgs n. 490/1994, il quale nell’art. 4, ha introdotto il sistema dell’informativa oggi disciplinato anche dall’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

L’informativa, che può essere tipica o atipica, quindi è il provvedimento che emette il Prefetto nei confronti della società infiltrata.

L’ informativa tipica può caratterizzarsi in:

– informazioni che sono di per sé interdittive e sono indicate nelle lett. a) e b) del comma 7 art. 10 ed ha natura meramente ricognitiva di provvedimenti giudiziari di applicazioni di misure cautelari o di sottoposizione a giudizio o di adozione di sentenze di condanna per alcuni reati (esempio reato di estorsione, riciclaggio, etc.) o di applicazione di misure interdittive. La natura ricognitiva di tale informativa prefettizia si evince con estrema chiarezza dalla presenza di provvedimenti in generale giudiziari, dei quali il Prefetto si limita a dare notizia alla stazione appaltante richiedente;

– informativa prefettizia contemplata dalla lett. c) del medesimo comma 7 art. 10, e si fonda su accertamenti autonomi del Prefetto, sulla base di attività di indagine effettuata dagli organi inquirenti, al fine di evincere l’esistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese.

L’informativa atipica  può essere emessa ai sensi  dell’art. 1- septies, d.l. n. 629/1982, conv. in l. n. 726/1982  (l’art. 10 comma 9 Dpr n. 252 è stato abolito dell’entrata in vigore  dell’articolo 9 del D.lgs n. 218/2012, c.d. Codice Antimafia). La norma consente alle prefetture, quali autorità preposte all’ordine pubblico, di comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, gli elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni, laddove si dovessero riscontrare indizi non così gravi, precisi e concordanti da far maturare il convincimento circa la reale sussistenza del “pericolo di infiltrazione mafiosa”, quindi la loro valutazione viene rimessa all’amministrazione richiedente per l’eventuale adozione di provvedimenti ostativi o risolutori al sorgere o alla prosecuzione di rapporti con l’impresa sospetta.

I primi frutti della norma sulle informative antimafia sono arrivati, però, dopo molti anni, forse troppi. Solo negli ultimi tempi, infatti, alcuni Prefetti hanno iniziato ad emettere provvedimenti interdittivi nei confronti di società infiltrate. Occorre tener presente che, in molti casi, si lavora con il sistema del “doppio binario”, la parte amministrativa, quella prefettizia e quella giudiziaria dalla quale possono scaturire – i tempi sono molto più lunghi – sequestri e confische della società infiltrata dalla mafia.

Con la Legge nr.443 del 21.12.2001, sono stati stabiliti gli obiettivi in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. Con il successivo Decreto Legislativo nr.190 del 20.08.02, sono individuate 21 grandi opere di interesse strategico nazionale (valichi e assi ferroviari, assi viari e autostradali, sistema integrato trasporto, sistema Mo.Se. Laguna di Venezia, Nuova Romea, ponte sullo Stretto di Messina, interventi per l’emergenza idrica nel Mezzogiorno) e stabilite misure normative atte a favorirne e accelerarne la realizzazione. Lo Stato si rende conto che queste “grandi opere pubbliche” possono essere un fattore di attrazione per gli interessi delle organizzazioni criminali. Per questo motivo viene per la prima volta creato un sistema di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nei pubblici appalti.

Siamo arrivati nel 2003 e, nel frattempo gli interessi delle mafie nelle opere pubbliche hanno raggiunto livelli incredibili.

Con il decreto interministeriale del 14 marzo 2003 tra il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene stabilito che le “grandi opere” dovranno essere monitorate mediante l’istituzione del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e definisce il ruolo della Direzione Investigativa Antimafia, dei Gruppi Interforze e del Servizio per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere.

Riteniamo opportuno sottolineare che all’epoca il Ministro dell’Interno eraGiuseppe Pisanu, persona sicuramente sensibile a queste tematiche, e a capo della Direzione Nazionale Antimafia c’era Piero Luigi Vigna.

Con la successiva circolare attuativa del 18 novembre 2003 del Capo della Polizia, viene istituito presso la D.I.A. l’Osservatorio centrale sugli appalti con il compito mantenere un costante collegamento con i Gruppi interforze; di acquisire informazioni suscettibili di generare specifiche attività informative ed investigative; di proporre accessi ispettivi nei cantieri e di inviare ai Prefetti le risultanze relative, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

Passano ancora degli anni e i risultati di contrasto alle mafie in questo settore sono ancora scarsi.

Con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) viene fatto un altro piccolo passo in avanti. Viene esteso l’ambito di applicazione degli accessi ispettivi a tutte le opere pubbliche e stabilita l’esclusione dagli appalti pubblici per gli imprenditori che non denuncino le estorsioni.

Con la direttiva del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2010, i Prefetti si potranno avvalere dei Gruppi interforze per il monitoraggio delle cave ed effettuare controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.

Con la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, viene introdotto lo strumento della tracciabilità dei flussi finanziari. I pilastri fondamentali dell’art. 3 della legge n. 136/2010 sono: l’utilizzo di conti correnti dedicati per l’incasso e i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratto di appalto; il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di cui al punto a) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati; l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti.

Con il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, è stato adottato ilCodice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il 13 febbraio 2013 è entrato in vigore il nuovo Codice antimafia, come previsto dal decreto legislativo n. 218/2012 che ha introdotto delle modifiche e integrazioni al D.lgs n. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, il Dlgs n. 218/2012, si compone due parti: la prima – Capo I – contente disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia; la seconda parte – Capo II – recante disposizioni transitorie e di coordinamento. L’anticipo al 13 febbraio 2013 riguarda solamente l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al Libro II del Codice Antimafia. L’art. 119, comma 1 del Codice Antimafia prevede l’applicabilità delle relative disposizioni, decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regolamento, ovvero, quando più di uno dall’ultimo dei regolamenti riguardanti la modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita presso il Ministero dell’Interno che pertanto non è ancora attiva, restando collegata all’entrata in vigore definitiva del Codice.

Il decreto legislativo 15 novembre 2012, n.218 recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia”, ha previsto l’entrata in vigore delle disposizioni del Libro II, relativo alla documentazione antimafia due mesi dopo l’avvenuta pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale e, quindi, in maniera del tutto autonoma rispetto all’effettiva attivazione della Banca dati.

Tra le novità più rilevanti, si riscontra l’ampliamento della categoria dei soggetti obbligati a richiedere la certificazione antimafia allo scopo di prevenire le infiltrazioni o i condizionamenti mafiosi nei confronti delle imprese. Vi faranno, infatti, parte tutti gli organismi di diritto pubblico, comprese le aziende vigilate dallo Stato, le società controllate da Stato o altre ente pubblico, il contraente generale e le società in house providing (società multiservizi). Gli accertamenti sulle infiltrazioni mafiose, non solo per l’informazione ma anche per la comunicazione antimafia, si estendono a tutti i familiari conviventi dell’imprenditore.

Il nuovo Codice prevede l’estensione a ulteriori fattispecie di reato-omessa denuncia di usura ed estorsione, subappalti non autorizzati, traffico illecito di rifiuti, turbata libertà degli incanti. Si allungano anche i tempi per il termine di efficacia dell’informativa antimafia, che passano da 6 mesi ad un anno.

In base alle nuove norme, il certificato antimafia è rilasciato esclusivamente dalla Prefettura (non potranno più farlo le Camere di Commercio) e solo nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni. E’ divenuto obbligo degli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti acquisire d’ufficio, tramite le Prefetture competenti per territorio, la documentazione antimafia nelle forme della comunicazione o dell’informazione. I privati non possono più ottenere, come in precedenza, il “nulla osta antimafia”, presso le Camere di Commercio e pertanto non dovranno più richiederlo nemmeno alla Prefettura. Solo nelle ipotesi di “comunicazione”, i privati possono autocertificare all’Ente Pubblico/Stazione Appaltante (ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011) di non essere nelle condizioni di decadenza, sospensione o divieto che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Dopo aver parlato rapidamente delle leggi vigenti, passiamo alla fase operativa, tralasciando quella burocratica. Vediamo cosa succede, in concreto con l’esempio seguente.

Il Centro Operativo DIA di Firenze, competente per il territorio della Toscana, effettua un’attività di monitoraggio delle imprese affidatarie di lavori pubblici in una determinata Provincia. Individuata l’impresa su cui sono stati rilevati elementi sufficienti per poter ipotizzare l’influenza da parte della criminalità organizzata, viene prodotto un documento con il quale, citando le ragioni, si propone al Prefetto della provincia interessata, un accesso ispettivo ai cantieri ove la società attenzionata lavora. La predetta Autorità, valutata la richiesta e dopo opportuni approfondimenti forniti dalle Forze di Polizia territoriali, convoca il Gruppo Interforze.

Piccola parentesi. Come abbiamo detto in precedenza, i Gruppi Interforze sono stati istituiti presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo – con decreto interministeriale 14 marzo 2003. Sono coordinati da un funzionario della Prefettura e sono così composti: da un funzionario della Polizia di Stato, un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, un ufficiale della Guardia di Finanza, un funzionario/ufficiale delle articolazioni periferiche della Direzione Investigativa Antimafia, un rappresentante del Provveditorato alle Opere Pubbliche, un rappresentante dell’Ispettorato del Lavoro.

Torniamo alla fase operativa. Il Gruppo Interforze decide che sussistono i motivi per effettuare l’accesso ispettivo al cantiere e il Prefetto emette un provvedimento. Il cantiere individuato (ad esempio: realizzazione di una tangenziale), privilegiando il fattore sorpresa, viene presidiato da personale della Dia, delle Forze di polizia territoriali, dell’Ispettorato del lavoro e dell’Asl.

Durante questa fase si procede alla rilevazione dei dati di tutte imprese (subappaltatrici, forniture servizi e manufatti); si acquisiscono le generalità delle maestranze e di tutti i presenti nel cantiere; si procede all’identificazione mezzi, per individuare i proprietari e/o gestori degli stessi (noli a caldo o a freddo); si verifica il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e di quelle attinenti alla disciplina previdenziale; la Guardia di Finanza si occupa della tracciabilità dei flussi finanziari; si ricerca ogni notizia ritenuta utile all’individuazione di collegamenti con la criminalità organizzata.

Dopo l‘accesso ispettivo eseguito nel cantiere, la Dia e le altre Forze di Polizia, entro trenta giorni, redigono una relazione con tutti i dati raccolti e gli accertamenti svolti, menzionando tutte le criticità riscontrate.

Dopo aver acquisito tutti i riscontri del caso, il Prefetto della Provincia ove le ditte hanno sede, entro 15 giorni dalla ricezione della relazione, quando si riscontrano oggettivi elementi per ritenere sussistente il pericolo di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’attività delle imprese, emette l’interdittiva antimafia.

Il sistema, nel complesso è macchinoso, poco efficace e non è eseguito in maniera capillare. Non vi è dubbio, quindi, che l’impianto che regola gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, necessità di essere riformato. E’ assolutamente necessario puntare sulla trasparenza nelle procedure e sul potenziamento dei controlli e delle verifiche. Nel frattempo, è imprescindibile che tutti profondano il massimo impegno per agevolare il lavoro delle Forze di polizia e della magistratura.

E’ un dato di fatto inconfutabile che un nuovo impulso al sistema di monitoraggio lo hanno dato le innovazioni dei cosiddetti “pacchetti sicurezza” del 2009 e del 2010 e gli indirizzi emanati a tutte le Prefetture dall’ex Ministro dell’Interno, Roberto Maroni.

La possibilità di estendere i controlli a tutti gli appalti pubblici (l’opera di monitoraggio della DIA e gli accessi ai cantieri proposti ai Gruppi Interforze e disposti dai Prefetti potevano essere fatti per le grandi opere), alle cave e torbiere, l’imput di creare una Banca Dati dove inserire tutte le società colpite da provvedimenti interdittivi antimafia, la tracciabilità dei flussi finanziari, sono un piccolo passo avanti per contrastare le infiltrazioni in questo settore.

Esistono anche altri strumenti in grado di poter, in qualche modo, frenare l’ascesa delle mafie.

I protocolli di legalità, costituiscono oggi utili dispositivi pattizi per ostacolare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove queste manifestazioni non sono particolarmente radicate.

Il 21 novembre 2000, il Ministro dell’Interno Enzo Bianco sottoscrisse un protocollo d’intesa con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per favorire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza anche nel settore degli appalti attraverso appositi “Protocolli di Legalità” fra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o oggetti privati interessati.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’opera pubblica (normalmente la Prefettura, il Contraente Generale, la Stazione appaltante e gli operatori della filiera dell’opera pubblica), che rafforzano i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della normativa vigente. In alcuni casi i protocolli prevedono anche la rinuncia al ricorso al Tribunale amministrativo regionale in caso di esclusione dall’appalto. Il protocollo può essere applicato dopo il nulla osta rilasciato dal Ministero dell’Interno.

Un altro strumento a disposizione è la S.U.A., la Stazione Unica Appaltante.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.06.2011, concernente la definizione delle modalità per l’istituzione a livello regionale di Stazioni Uniche Appaltanti (SUA), in attuazione dell’art. 13, della L. 136/2010 inerente il Piano straordinario contro le mafie, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29.08.2011. La Stazione Unica Appaltante ha le caratteristiche della centrale di committenza di cui all’art. 3, comma 34, del D. L.vo 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 33, dello stesso decreto legislativo, svolgendo tale attività a livello regionale, provinciale o ultraprovinciale. Di conseguenza possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico ed altri soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi. I compiti della SUA sono numerosi. Collabora con l’ente aderente per l’individuazione dei contenuti dello schema di contratto e per la procedura di gara per la scelta del contraente privato; si occupa della redazione dei capitolati; contribuisce alla definizione del criterio di aggiudicazione; definisce i criteri di valutazione delle offerte, in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; redige gli atti di gara, incluso il bando, il disciplinare e la lettera di invito; cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi; nomina la commissione giudicatrice, nel caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; cura gli eventuali contenziosi; collabora con l’ente aderente ai fini della stipulazione del contratto.

Le SUA costituite in Italia sono 13,  tra queste le Regioni Liguria e Marche, le provincie di Bologna, Genova, Crotone, Reggio Calabria, Salerno, Caserta. Queste realizzate hanno permesso di accorpare ben 477 stazioni appaltanti.

Per contrastare gli effetti dell’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici è sicuramente necessario fare di più. In primo luogo abolire il sistema del massimo ribasso e magari sostituirlo definitivamente, anche se non è semplice, con l’offerta economicamente più vantaggiosa.

D’altra parte, sulla base di una valutazione obiettiva dell’importo previsto per la realizzazione di un’opera, appare difficile comprendere come una ditta possa eseguire i lavori della stessa, aggiudicati con ribassi che vanno oltre il 40%, senza rimetterci. Come quasi sempre avviene, in seguito, i costi dell’opera lieviteranno. Durante l’esecuzione dei lavori compariranno, inevitabilmente, problematiche esecutive che determineranno la necessità – ai fini di una corretta esecuzione – di ulteriori interventi in corso d’opera, con il conseguente aumento dei costi che erano stati preventivati.

Una concreta ed effettiva trasparenza nell’assegnazione e gestione degli appalti, pubblici e privati, è la base indispensabile per un controllo efficace di questi aspetti, ad oggi presi come situazioni di fatto e valutati in modo asettico ai fini dell’assegnazione dei lavori ai vincitori delle gare.

Occorrerà poi sicuramente rinforzare gli organici delle D.I.A., l’Ufficio che ha il compito di monitorare le imprese impegnate nei lavori pubblici. Sicuramente anche le cosiddette “white list, cioè le liste delle imprese virtuose nelle attività più esposte al rischio di infiltrazione (trasporto, forniture di calcestruzzo, noleggio), introdotte dalla Legge anticorruzione n. 190 del  06.11.2012, consentiranno di poter più celermente superare i tempi dell’accertamento informativo per la documentazione antimafia e arricchire tutto il sistema. La stessa Legge introduce altre novità interessanti come:

Risoluzione del contratto – modifica art. 135 codice appalti. Nuove ipotesi di risoluzione del contratto. Sono sanzionate in questo modo le sentenze passate in giudicato per: associazione mafiosa, contrabbando, traffico di rifiuti, spaccio di stupefacenti, delitti con finalità di terrorismo, peculato, malversazione ai danni dello Stato, concussione;

Trasparenza – Ogni Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di inserire i costi delle opere pubbliche;

Incompatibilità – commissioni giudicatrici non ne potranno fare parte i condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA come peculato, malversazione, corruzione, abuso d’ufficio o interruzione di pubblico servizio.

In questa ottica, deve necessariamente essere migliorato lo scambio di informazioni e dati tra i soggetti incaricati dei controlli, problema causato anche dalla mancanza di una banca dati contenente l’elenco delle società interdette. La questione sarà risolta con la realizzazione di una Banca Dati presso il Ministero dell’Interno, prevista dal nuovo Codice delle leggi antimafia. Passerà ancora qualche anno prima che questo strumento entri a regime e il ritardo accumulato rischia di favorire, inevitabilmente la criminalità organizzata. A tal proposito, non si comprende il motivo per il quale il legislatore non abbia già previsto l’utilizzo della Banca dati interforze (Sdi – Sistema d’indagine), collocata presso il predetto Ministero che poteva già essere implementata da queste informazioni. Il difetto di circolazione di informazioni, sino ad ora, ha lasciato ampi spazi alle società infiltrate dalla criminalità organizzata che sono riuscite a sfruttare queste lacune, continuando a lavorare indisturbate nei lavori pubblici.

Questo è quanto prevede la normativa e quello che concretamente avviene per contrastare le infiltrazioni mafiose in questo delicato settore.

Leggi l’articolo: La Spezia Oggi

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