CARRARA. Il Comune non ha presentato ricorso per Cassazione sul caso ex Rumianca: dopo le sconfitte in primo grado e in appello, la Suprema Corte tornerà ad occuparsi dell’inquinamento di quei quasi 200mila metri quadrati nel cuore della zona industriale carrarese, ma solo perché l’Avvocatura dello Stato, per conto del ministero dell’ambiente, non si è arresa e ci riprova a chiedere giustizia, e a farsi riconoscere il danno ambientale. Il ricorso è innanzitutto contro la Syndial, subentrata a Enichem, assistita dall’avvocato genovese dei vip, Vincenzo Roppo; ma anche nei confronti di Nuova Cisa in liquidazione (quale incorporante della Rumianca, in liquidazione); e la Società generale mobiliare, in liquidazione (quale incorporante della Biochimica Rumianca). Obiettivo è proprio quello di annullare la sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte di Appello di Genova nell’ottobre del 2011, che in sostanza ricalcava quella del tribunale di Genova.
Il ministero dell’Ambiente si gioca anche l’ultima chance per trovare un responsabile al danno provocato all’intera comunità carrarese, che ha dovuto sopportare una fabbrica in cui furono manipolate – su questo non ci sono dubbi – sostanze velenose. Come abbiamo scritto più volte, raccontando anche le drammatiche vicende dei cugini Manici, gli ex dipendenti sono quasi tutti morti (di circa 700 ormai, con il passar del tempo, i superstiti non sono più di venti).
La sentenza della prima sezione civile della corte d’appello di Genova – presidente Maria Teresa Bonavia – aveva ripercorso le varie posizioni in campo, e anche un po’ di cronistoria, compreso il grave incidente del 12 marzo del 1984 in seguito al quale la fabbrica non riaprì più. Il Comune chiedeva un danno ambientale di ottanta milioni, e invece ottenne zero. «E’ pacifico – scrissero i giudici di appello – che le lavorazioni svolte nel sito di Avenza siano state potenzialmente nocive; i prodotti che vi venivano lavorati e le sostanze utilizzate erano senza dubbio inquinanti, e all’epoca in cui si svolgevano l’attenzione all’ambiente era senza dubbio poco sentita». Ma all’epoca non vi era una legislazione antinquinamento. E secondo la corte d’appello, non era dimostrata l’illiceità del comportamento di Anic Agricoltura, subentrata nel 1983, perché le relazioni prodotte sarebbero state generiche. I giudici sostenevano poi che durante la gestione di Anic l’azienda produsse solo fertilizzanti ed erbicidi, mentre gli impianti più inquinanti, destinati a produrre acido citrico e atrazina, erano fermi da anni e in via di smantellamento, ed esclusi dal trasferimento ad Eni. Quindi, le relazioni tecniche non individuano la responsabilità dell’Anic Agricoltura oggi Syndial. E nemmeno individuano il danno ambientale.
Il dettagliato ricorso del Ministero dell’ambiente, presentato attraverso l’Avvocatura dello Stato, mira invece a far riconoscere la responsabilità delle società perché, si afferma fra l’altro, «secondo principi ormai consolidati, il danno risarcibile non si identifica con i danni prodotti a singoli beni di proprietà dell’amministrazione, ma con quelli prodotti all’ambiente in sé e per sé considerato. Si tratta di un danno che non si esaurisce nel tempo in cui è compiuta l’attività che produce l’inquinamento, ma che ha carattere e natura permanenti, perché perdura fino a quando non si sia provveduto a rimuovere le sostanze disperse nell’ambienti, in adempimento di un obbligo legale che grava sull’autore della contaminazione». Altro aspetto su cui insiste l’Avvocatura, è che «le imprese che si succedono, fisicamente o giuridicament,e nel diritto, possesso o detenzione di un sito contaminato non possono invocare a propria discolpa il fatto che l’inquinamento sia imputabili a precedenti attività sul sito». Tanto più che in quel sito l’inquinamento era notorio. E ancora: i giudici genovesi non avrevvero tenuto alcun conto della consulenza tecnica dei periti del giudice istruttore del tribunale di Genova, che ricordano la presenza diffusa di arsenico, piombo e cadmio, gessi provenienti dalla produzione di acido citrico, mercurio, atrazina, fitofarmaci, rame, pesticidi clorurati e fosforati, clorurati alifatici e aromatici. La bonifica, si ricorda, per ora è completa solo per la superficie, non per il sottosuolo. Quindi alla Cassazione si chiede di riconsiderare gli elementi di fatto che invece sarebbero stati ignorati, secondo l’Avvocatura, dalla Corte d’Appello. Resta il fatto che se la Cassazione dovesse riconoscere il danno ambientale, il Comune di Carrara non si vedrebbe riconosciuto neppure un euro. (m.b.)